Apertura al pubblico

  Mattina Pomeriggio
Lunedì 10.00 – 11.45 ----
Martedì 10.00 – 11.45 ----
Mercoledì 10.00 – 11.45 ----
Giovedì 10.00 – 11.45 ----
Venerdì 10.00 – 11.45 ----
Sabato ----
Riferimenti ufficio
  • Ufficio di conciliazione n.6 Via Motta 53 - CH - 6900 Massagno
  • Segretario Roberto Viviano
  • Tel. +41 91 960 35 35

Struttura e funzioni

L’Ufficio di conciliazione (UC) è l’autorità alla quale bisogna obbligatoriamente rivolgersi per risolvere le contese e i disaccordi fra proprietari ed inquilini nell’ambito dei contratti di locazione (per es.: per aumenti di pigione, conguagli delle spese accessorie, difetti del bene locato, disdette e altro).

L’esame di queste divergenze da parte dell’UC, ad eccezione delle procedure di sfratto per le quali è competente soltanto la Pretura, prevede sempre un tentativo di conciliazione. Se un accordo non è tuttavia raggiunto presso l’UC, quest’ultimo prende una decisione nei casi di sua competenza oppure occorre rivolgersi alla Pretura.

L’Ufficio è composto dal presidente neutrale e da un rappresentante dei proprietari e degli inquilini nominati dal Consiglio di Stato, ritenuto che i rappresentanti sono proposti dalle associazioni di categoria. L’UC esamina le divergenze, sia per locali abitativi che commerciali, in maniera molto diretta e semplice e di principio non occorre farsi accompagnare da legali o specialisti.

Competenze

  1. Consulenza
    L’Ufficio deve innanzitutto prestare consulenze oggettive in tutte le questioni concernenti i contratti di locazione. Deve poi consigliare le parti sulla procedura da seguire e i termini da rispettare.
  2. In sede di conciliativa
    L’Ufficio deve tentare una mediazione/conciliazione in tutte le controversie che sono portate alla sua attenzione allo scopo di evitare vertenze giudiziarie che implicano sempre ulteriori confronti fra le parti. L’eventuale conciliazione viene verbalizzata ed è vincolante come una sentenza.
  3. In sede decisionale
    L’Ufficio decide tutte le vertenze di sua esclusiva competenza e principalmente la destinazione del deposito di pigione in caso di difetti del bene locato, la liberazione del deposito di garanzia, la contestazione della disdetta e la proroga della locazione.
  4. In sede arbitrale
    L’Ufficio di conciliazione può essere incaricato dalle parti di svolgere una funzione arbitrale, ossia di decidere tutte le divergenze senza possibilità di riesame da parte della Pretura. Questa funzione avviene tuttavia solo su richiesta delle due parti.

Tematiche correlate - Perito comunale

Il perito comunale è una persona giurata nominata dal Comune che può essere incaricata (dalle parti, dall’Ufficio di conciliazione o dal pretore) di valutare i danni ed i difetti riscontrati in un bene locato. Il suo intervento avviene soprattutto nell’ambito di controversie fra proprietari ed inquilini in relazione ai contratti di locazione. Le spese che derivano dall’intervento del perito comunale sono a carico, secondo una precisa tariffa, della parte che ne chiede l’intervento.

Perito comunale:
Arch. Nicola Pasteris
Centro Monda 4
CH - 6528 Camorino
Tel.:+41 91 976 19 90


Perito comunale supplente:
Arch. Massimo Crivelli
Via alle Scuole 15
CH - 6814 Cadempino